Descrizione
L’obbligo scolastico rappresenta un diritto fondamentale del minore e un dovere imprescindibile per i genitori in Italia, dove i casi di evasione scolastica – ossia la segnalazione di mancata frequenza della scuola da parte dei minori – determinano conseguenze legali e sanzioni per i genitori che non assicurano la regolare frequenza scolastica ai propri figli.
Per evasione scolastica si intende la condotta del minore in età dell’obbligo (generalmente dai 6 ai 16 anni) che non frequenta regolarmente la scuola, con l’omesso controllo o la tolleranza dei genitori o dei tutori.
L’articolo 34 della Costituzione e il D.Lgs. n. 76/2005 sanciscono il diritto all’istruzione e l’obbligo per i genitori di garantirlo.
L’obbligo scolastico in Italia dura almeno dieci anni e comprende il ciclo della scuola primaria, secondaria di primo grado e almeno due anni della scuola secondaria di secondo grado o di un percorso di formazione professionale.
Il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123 convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023 ( Decreto Caivano ) pone in essere stringenti controlli.
Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin
dall’inizio dell’anno, “individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di
quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi”.
La segnalazione è a cura del Coordinatore di classe ed è fatta attraverso la scheda allegata. Lo stesso coordinatore provvederà a inviare una segnalazione ai genitori. ( vedi allegato )
Responsabilità dei genitori
I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sono obbligati per legge a far frequentare la scuola ai figli.
In caso contrario, la violazione dell’obbligo scolastico può determinare, a carico dei genitori, l’applicazione di sanzioni amministrative o penali, a seconda della gravità e della reiterazione del comportamento.
L’articolo 731 del Codice Penale punisce chiunque, avendo l’obbligo di far istruire un minore, omette di farlo senza giustificato motivo.
La pena prevista è l’ammenda fino a 30 euro, ma nella prassi la conseguenza più significativa è di natura amministrativa e civile, con l’attivazione dei servizi sociali e dell’autorità giudiziaria minorile.