ISTRUZIONE PARENTALE

NUOVE LINEE GUIDA (prot. MIM 6640 del 17.12.202) Indicazioni e modulistica per attivare il percorso di istruzione parentale ai sensi della L.296 del 27.12.2006

Descrizione

1. CHE COS’E’ L’ISTRUZIONE PARENTALE

Un’alternativa alla frequenza del sistema scolastico è rappresentata dall’istruzione parentale (conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali homeschooling o home education), ossia la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli.

La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno.

A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.

2. PROCEDURE ORDINARIE PER LA SCELTA DELL’ISTRUZIONE PARENTALE

Primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria o secondaria di primo grado del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno.

La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il termine fissato dalla circolare ministeriale annuale sulle iscrizioni e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire nell’anno di riferimento.

Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Gli alunni in istruzione parentale al quinto anno della scuola primaria sostengono l’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione.

Gli alunni in istruzione parentale al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, in luogo dell’esame di idoneità sostengono l’esame di stato come candidati privatisti: la domanda deve essere presentata entro il 20 marzo dell’anno in cui si sostiene l’esame presso una scuola statale o paritaria ai sensi dell’art. 3 del DM n. 741 del 3/10/2017, al quale si rinvia per tutti i dettagli.

È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli alunni inserendo l’esito dell’esame di idoneità e l’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

L’obbligo decennale di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, può essere assolto anche attraverso l’istruzione parentale.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado del territorio di residenza che abbia l’indirizzo di studi di interesse, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno.

Anche in questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

 

3. RITIRO DALLE LEZIONI E PASSAGGIO ALL’ISTRUZIONE PARENTALE IN CORSO D’ANNO SCOLASTICO

Primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)

L’art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, afferma che “accedono all’esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell’anno scolastico di riferimento”.

Poichè la norma fa riferimento ad alunni soggetti all’obbligo di istruzione, in caso di ritiro dalla frequenza scolastica entro il 15 marzo, le famiglie devono assumersi la responsabilità dell’istruzione dei figli presentando domanda di istruzione parentale e conseguente domanda di esame di idoneità (secondo le modalità sopra indicate).

Pertanto appare evidente che il passaggio all’istruzione parentale può essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno scolastico, purchè entro il 15 marzo. Dopo tale data il ritiro formale dalle lezioni non è più possibile e l’alunno sarà comunque sottoposto a valutazione finale.

 

4. INDICAZIONI OPERATIVE IN SINTESI

  • la scelta di effettuare l’istruzione familiare deve essere effettuata entro la data fissata annualmente per le iscrizioni e va ripetuta ogni anno (ma può essere effettuata anche in corso d’anno, purchè entro il 15 marzo);
  • la comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l’alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti, allegando il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno;
  • dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola “vigilante” sull’adempimento dell’obbligo e invia apposita comunicazione al Comune;
  • i familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria: la domanda va presentata ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile di ogni anno (20 marzo in caso di esame di stato conclusivo del primo ciclo), allegando il progetto didattico-educativo seguito dall’alunno, e gli esami devono svolgersi entro il 30 giugno di ogni anno;
  • nel caso gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne la scelta della scuola e gli esiti dell’esame alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.
  • l’istituzione scolastica è responsabile della registrazione a SIDI dell’alunno: inserimento del nominativo con apposito flag nell’Anagrafe nazionale degli studenti e, a fine anno scolastico, registrazione dell’esito dell’esame di idoneità;
  • al termine del primo ciclo l’esame di idoneità è sostituito dall’esame di stato;
  • in ogni caso l’alunno sostiene gli esami in qualità di candidato esterno, in quanto non riveste la qualifica di iscritto a una scuola del sistema nazionale di istruzione;
  • in caso di mancato svolgimento dell’esame di idoneità ovvero dell’esame di stato la scuola responsabile della vigilanza comunica al sindaco del comune di residenza dell’alunno la violazione dell’obbligo di istruzione; si ritiene opportuna analoga segnalazione anche in caso di mancato superamento dell’esame, che come detto rappresenta l’unica verifica dell’effettivo adempimento dell’obbligo di istruzione.

 

 

Allegati

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